“Con la delibera n. 352/2019, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, in risposta ad una amministrazione comunale, ha sentenziato che non sarà più possibile il finanziamento delle sole spese di progettazione svincolate dalle successive fasi di esecuzione dei lavori e finalizzazione di un’opera pubblica; l’affidamento di un incarico di progettazione va necessariamente correlato non solo all’opera programmata, ma anche a un’indicazione sulla effettiva reperibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini.
“La Corte dei conti ritiene, pertanto, che il conferimento di un incarico relativo alle spese di progettazione, da contabilizzare tra le spese di investimento, vada inserito nell’ambito di una effettiva e concreta programmazione dell’opera. Di conseguenza, anche le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso a un affidamento non finalizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico. I giudici contabili ritengono indispensabile l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica, quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile, nel rispetto del più generale criterio di diligenza, che deve sempre caratterizzare l’agire pubblico. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui si decida di far rientrare l’affidamento dell’incarico tra le spese correnti”.
La delibera, continua il senatore di FdI, “rischia di avere conseguenze importanti sui criteri di attribuzione di finanziamenti a fondo perduto previsti da bandi europei, nazionali, regionali e destinati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. Tra i criteri di selezione dei beneficiari dei finanziamenti è frequentemente inserito quello della cantierabilità dell’intervento o l’attribuzione di un punteggio più elevato per i livelli progettuali più avanzati. È quindi evidente che per avere una possibilità di ottenere il finanziamento l’ente deve essere in possesso di una progettazione esecutiva o almeno definitiva. Tuttavia il finanziamento dell’opera con cui l’ente partecipa al bando pubblico è tutt’altro che certo, considerata l’ampia partecipazione che caratterizza i bandi che prevedono contributi finanziari a fondo perduto”. Calandrini conclude: “Atteso quindi che la concessione dei finanziamenti previsti dai bandi non possono essere considerati, così come indicato dalla corte, effettivamente reperibili, come farà l’ente a partecipare a quei bandi che di fatto impongono la progettazione esecutiva o definitiva, se non hanno la possibilità di finanziare la sola progettazione? In tale situazione si potrebbe verificare concretamente che un bando che richieda progettazioni avanzate vada deserto. Per risolvere questo stato di cose ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti affinché si attivi per porre in essere un provvedimento normativo che risolva una situazione che a breve metterà gli enti locali in una condizione di grave difficoltà nel reperire finanziamenti destinati alla realizzazione di opere di interesse pubblico”.